Art. 29 — Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183

All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, secondo periodo, le parole: "o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso," sono sostituite dalle seguenti: "o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,";
  • b)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone tra l'altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti". All'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, le parole da: "del Ministro dei lavori pubblici" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio";
  • b)al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:"; la lettera d) e' abrogata e alla lettera e) le parole: "rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente" sono soppresse;
  • c)al comma 3, dopo le parole: "Il Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e della tutela del territorio";
  • d)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio". Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente: "3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il comitato istituzionale e' presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed e' composto: dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attivita' culturali, ovvero dai sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio e' interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale dell'autorita' di bacino che partecipa con voto consultivo". Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente: "5. Il comitato tecnico e' organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso e' presieduto dal segretario generale dell'autorita' di bacino ed e' costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico puo' essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico e puo' comprendere anche un rappresentante del Dipartimento della protezione civile".

Testo vigente dal 13 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-31;179~art29 · fonte del testo

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