Art. 1 — Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il numero 6) e' sostituito dal seguente: «((6) Ministero)) delle imprese e del made in Italy»;
- b)il numero 7) e' sostituito dal seguente: «((7) Ministero)) dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
- c)il numero 8) e' sostituito dal seguente: «((8) Ministero)) dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
- d)il numero 9) e' sostituito dal seguente: «((9) Ministero)) delle infrastrutture e dei trasporti»;
- e)il numero 11) e' sostituito dal seguente: «((11) Ministero)) dell'istruzione e del merito».
Testo vigente dal 5 gennaio 2023
