Art. 3 — Disposizioni concernenti il Comune capoluogo e la denominazione delle Province
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 6 gennaio 2013
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 6 gennaio 2013
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2 versioni dal 2012
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2012 al 6 gennaio 2013. 214 parole tolte, 2 parole aggiunte.
tolto: In esito al riordino di cui all'articolo 2, nelle Province istituite ai sensi della lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 2, assume il ruolo di Comune capoluogo il Comune capoluogo di regione nel caso in cui questo coincide con uno dei Comuni gia' capoluogo di una delle Province oggetto di riordino; negli altri casi diviene capoluogo di Provincia il Comune, tra quelli gia' capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni. Ai fini di quanto previsto nel primo periodo, la popolazione residente e' determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. Gli organi di governo delle province hanno sede esclusivamente nel Comune capoluogo di Provincia e non possono essere istituite sedi decentrate. La denominazione delle Province puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Consiglio provinciale deliberata a maggioranza assoluta dei propri componenti e sentita la Regione. Ai Comuni gia' capoluogo di Provincia continuano ad applicarsi, limitatamente alla durata di due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni relative al numero dei consiglieri e degli assessori comunali vigenti alla predetta data.aggiunto: DECRETO DECADUTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2012-11-05;188~art3 · fonte del testo
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