Art. 1 — Requisiti minimi delle Province
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 6 gennaio 2013
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 6 gennaio 2013
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2 versioni dal 2012
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2012 al 6 gennaio 2013. 156 parole tolte, 2 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le province devono possedere i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato o, su espressa previsione di questa, con deliberazione del Consiglio dei Ministri.»;
tolto: b) all'articolo 21, comma 3, all'alinea, dopo le parole: «criteri ed indirizzi» sono inserite le seguenti: « e fermo quanto stabilito al comma 3-bis»;
tolto: c) all'articolo 21, comma 3, la lettera e) e' abrogata. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012.aggiunto: DECRETO DECADUTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2012-11-05;188~art1 · fonte del testo
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