Art. 6-bis — Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali

Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attivita' lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocita' e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali. Tra i soggetti conviventi di cui al comma 1 sono compresi il coniuge non legalmente separato di eta' non inferiore ai diciotto anni, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o ((nati fuori del matrimonio, non)) coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di eta' inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilita' a prescindere dalla loro eta', nonche' i minori di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accerta l'equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente articolo non godono dell'immunita' dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attivita' lavorativa. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 17 dicembre 2018

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Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 2018 al 17 dicembre 2018. 2 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori tolto: dal aggiunto: del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il … dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attivita' lavorativa. tolto: 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblicaaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113~art6bis · fonte del testo

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