Art. 37-bis — Disposizioni in materia di funzionamento dell'Agenzia
1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attivita' istituzionali, puo' richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese societa' e associazioni in house ad esse riconducibili di cui puo' avvalersi con le medesime modalita' delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici"
Testo vigente dal 1 gennaio 2020
