All'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2020". Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante concessione di finanziamenti si applica, in quanto compatibile, anche l'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Nelle operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge n. 130 del 1999, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta un'apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti a essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonche' i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato puo' utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Nel caso di sottoposizione del soggetto finanziato a una procedura concorsuale o di gestione delle crisi, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7, comma 2-octies, della citata legge n. 130 del 1999. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni compresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita' alla societa' di cartolarizzazione o a un altro soggetto identificato dalla societa' di cartolarizzazione stessa. All'articolo 1, comma 1-ter, alinea, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo le parole: "1 e 1-bis del presente articolo" sono inserite le seguenti: "ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a)";
  • b)dopo le parole: "inferiore a 2 milioni di euro," sono inserite le seguenti: "direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio,". Dopo il comma 1-ter dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e' inserito il seguente: "1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma 1-ter abbia luogo per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dallo stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresi' l'articolo 7, comma 2-octies, della presente legge". 5. All'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 2-bis, dopo le parole: "derivanti da aperture di credito" sono inserite le seguenti: "o da altre forme di concessione di credito con modalita' rotative";
  • b)al comma 4-ter:
  • 1)al primo periodo, dopo le parole: "derivanti da aperture di credito in qualunque forma" sono aggiunte le seguenti: "o da altre forme di concessione di credito con modalita' rotative";
  • 2)al quarto periodo, dopo le parole: "Gli incassi" sono inserite le seguenti: "e i proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti";
  • 3)al quinto periodo, dopo le parole: "da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli" sono inserite le seguenti: ", e, nel loro interesse, dalla societa' di cui all'articolo 3, comma 1," e dopo le parole: "cessionarie degli impegni o delle facolta' di erogazione" sono aggiunte le seguenti: ", se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti"

Testo vigente dal 21 agosto 2024

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2023 al 21 agosto 2024. 28 parole aggiunte.

aggiunto: a) al comma 2-bis, dopo le parole: "derivanti da aperture di credito" sono inserite le seguenti: "o da altre forme di concessione di credito con modalita' rotative";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162~art4bis · fonte del testo

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