Art. 11-bis — Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale
All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";
- b)al comma 7, le parole: "e 8.064.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 11.200.000 euro per l'anno 2020". 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Testo vigente dal 1 marzo 2020
