Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito Limitatamente agli anni 2016, 2017, 2018 ((, 2019 e 2022)), ferma restando la modalita' di finanziamento prevista dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la finalita' di cui al comma 9 lettera b) dell'articolo 26 del medesimo decreto n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, puo' essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. L'operativita' delle disposizioni di cui al primo periodo e' subordinata all'emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 dicembre 2016, n. 232
2La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 234) che il presente articolo e' esteso anche al Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. L'operativita' del medesimo articolo e' subordinato all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suindicata legge.
Testo vigente dal 1 marzo 2022
