Art. 14-bis — Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano
Al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nell'anno 2023 in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 5milioni di euro per l'anno 2024, per le finalita' di cui all'articolo 7,comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonche' le modalita' di erogazione.
Testo vigente dal 8 febbraio 2024
