Art. 19-ter — Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

Al fine di valorizzare l'attivita' di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire tra l'ISPRA e l'ENEA. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate:

  • a)quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
  • b)quanto a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, all'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate. Una quota delle risorse di cui alla presente lettera, nel limite massimo di 0,5 milioni di euro annui, puo' essere utilizzata dall'ISPRA e dall'ENEA per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
  • c)quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attivita' svolte nonche' del raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettera c), al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto della partecipazione del personale medesimo a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 17 agosto 2023

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-22;75~art19ter · fonte del testo

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