Art. 17 — Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione

((All'articolo 94 del)) decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «((2. Per le impugnazioni)) proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 ((,)) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.».

Testo vigente dal 17 agosto 2023

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Che cosa è cambiato dal 17 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 2023 al 17 agosto 2023. 1 parola aggiunta.

All'articolo 94tolto: , del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «aggiunto: 2. Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87aggiunto: , continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-22;75~art17 · fonte del testo

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