La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continua ad applicarsi ai referendari e primi referendari della Corte dei conti in servizio alla data del 31 dicembre 1993 e non modifica l'ordine di anzianita' del medesimo personale. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 160 milioni per l'anno 1995 e in lire 40 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede a carico del capitolo 1275 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Testo vigente dal 23 ottobre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-23;543~art7 · fonte del testo