Art. 1-quinquies — Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità

A decorrere dall'anno 2017 e' corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilita', nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui. 7 Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito secondo modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilita' accolti e della percentuale di alunni con disabilita' rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti. Ai fini della verifica del mantenimento della parita', il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2019, n. 160

5

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Per l'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e' incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilita'."

L. 30 dicembre 2020, n. 178

7

La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 514) che "Per l'anno 2021, il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e' incrementato di 70 milioni di euro".

Testo vigente dal 1 gennaio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2020, n. 178

    La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 514) che "Per l'anno 2021, il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e' incrementato di 70 milioni di euro".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-03-29;42~art1quinquies · fonte del testo

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