Art. 3-bis — Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario

((Dall'anno 2012 all'anno 2017)), le somme disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato ((, rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017)). Il contributo e' ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti. A tal fine, le somme non impegnate di cui al primo periodo, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' indicate dal primo periodo.

Testo vigente dal 27 febbraio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 8 dicembre 2012 al 27 febbraio 2016. 260 parole aggiunte.

aggiunto: Dall'anno 2012 all'anno 2017, le somme disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato, rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017. Il contributo e' ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti. A tal fine, le somme non impegnate di cui al primo periodo, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' indicate dal primo periodo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-10;174~art3bis · fonte del testo

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