Art. 1-ter — Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di criteri per la definizione dei limiti di spesa per enti locali
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 22, e' inserito il seguente: "22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni, nonche' alle comunita' montane ed alle comunita' isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti". All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 1 giugno 2005
