Art. 2 — Modificazioni all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62
All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono introdotte le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, le parole: "non superiore al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al quindici per cento";
- b)al comma 3, lettera h), le parole: "speciali" ed "esclusivamente" sono soppresse;
- c)al comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.";
- d)nell'alinea del comma 4, le parole: "Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114," sono soppresse;
- e)al comma 4, lettera b), le parole: "biblioteche, archivi e musei pubblici" sono soppresse;
- f)il comma 6 e' soppresso;
- g)nell'alinea del comma 9, le parole: "a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse;
- h)al comma 9, lettera a), le parole: "2, 4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "2 e 4".
Testo vigente dal 7 aprile 2001
