Art. 15 — Modificazioni al decreto legislativo NIS
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 settembre 2024, n. 138.
Abrogato dal 18 ottobre 2024
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 settembre 2024, n. 138.
Abrogato dal 18 ottobre 2024
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3 versioni dal 2021
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2021 al 18 ottobre 2024. 1286 parole tolte, 10 parole aggiunte in 31 capoversi.
tolto: Al decreto legislativo NIS, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: «strategia nazionale di sicurezza cibernetica» sono sostituite dalle seguenti: «strategia nazionale di cybersicurezza»;
tolto: b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «delle autorita' nazionali competenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorita' nazionale competente NIS, delle autorita' di settore»;
tolto: c) all'articolo 3, lettera a), le parole da: «autorita' competente NIS» a: «per settore,» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' nazionale competente NIS, l'autorita' nazionale unica, competente»;
tolto: d) all'articolo 3, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) autorita' di settore, le autorita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da a) a e)»;
tolto: e) all'articolo 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. L'elenco degli operatori di servizi essenziali identificati ai sensi del comma 1 e' riesaminato e, se del caso, aggiornato su base regolare, e almeno ogni due anni dopo il 9 maggio 2018, con le seguenti modalita':
tolto: a) le autorita' di settore, in relazione ai settori di competenza, propongono all'autorita' nazionale competente NIS le variazioni all'elenco degli operatori dei servizi essenziali, secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3;
tolto: b) le proposte sono valutate ed eventualmente integrate, d'intesa con le autorita' di settore, dall'autorita' nazionale competente NIS che, con propri provvedimenti, provvede alle variazioni dell'elenco degli operatori dei servizi essenziali, dandone comunicazione, in relazione ai settori di competenza, anche alle autorita' di settore.»;
tolto: f) all'articolo 6, nella rubrica, le parole: «sicurezza cibernetica» sono sostituite dalla seguente: "cybersicurezza"; ai commi 1, 2 e 3, le parole: «sicurezza cibernetica» sono sostituite dalla seguente: «cybersicurezza»; al comma 4, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia per la cybersicurezza» e le parole: «sicurezza cibernetica» sono sostituite dalla seguente: "cybersicurezza";
tolto: g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Autorita' nazionale competente e punto di contatto unico). - 1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' designata quale autorita' nazionale competente NIS per i settori e sottosettori di cui all'allegato II e per i servizi di cui all'allegato III. Sono designate quali autorita' di settore:
tolto: a) il Ministero dello sviluppo economico, per il settore infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonche' per i servizi digitali;
tolto: b) il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per il settore trasporti, sottosettori aereo, ferroviario, per vie d'acqua e su strada;
tolto: c) il Ministero dell'economia e delle finanze, per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari, in collaborazione con le autorita' di vigilanza di settore, Banca d'Italia e Consob, secondo modalita' di collaborazione e di scambio di informazioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
tolto: d) il Ministero della salute, per l'attivita' di assistenza sanitaria, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, prestata dagli operatori dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo stesso, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorita' sanitarie territorialmente competenti, per le attivita' di assistenza sanitaria prestata dagli operatori autorizzati e accreditati dalle Regioni o dalle Province autonome negli ambiti territoriali di rispettiva competenza;
tolto: e) il Ministero della transizione ecologica per il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio;
tolto: f) il Ministero della transizione ecologica e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorita' territorialmente competenti, in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile. 2. L'autorita' nazionale competente NIS e' responsabile dell'attuazione del presente decreto con riguardo ai settori di cui all'allegato II e ai servizi di cui all'allegato III e vigila sull'applicazione del presente decreto a livello nazionale, esercitando altresi' le relative potesta' ispettive e sanzionatorie. 3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' designata quale punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. 4. Il punto di contatto unico svolge una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera dell'autorita' nazionale competente NIS con le autorita' competenti degli altri Stati membri, nonche' con il gruppo di cooperazione di cui all'articolo 10 e la rete di CSIRT di cui all'articolo 11. 5. Il punto di contatto unico collabora nel gruppo di cooperazione in modo effettivo, efficiente e sicuro con i rappresentanti designati dagli altri Stati. 6. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in qualita' di autorita' nazionale competente NIS e di punto di contatto unico, consulta, conformemente alla normativa vigente, l'autorita' di contrasto ed il Garante per la protezione dei dati personali e collabora con essi. 7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente alla Commissione europea la designazione del punto di contatto unico e quella dell'autorita' nazionale competente NIS, i relativi compiti e qualsiasi ulteriore modifica. Alle designazioni sono assicurate idonee forme di pubblicita'. 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 22.»;
tolto: h) all'articolo 8, comma 1, le parole da: «la Presidenza» a: «la sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
tolto: i) l'articolo 9, comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Le autorita' di settore collaborano con l'autorita' nazionale competente NIS per l'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto. A tal fine e' istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale un Comitato tecnico di raccordo. Il Comitato e' presieduto dall'autorita' nazionale competente NIS ed e' composto dai rappresentanti delle amministrazioni statali individuate quali autorita' di settore e da rappresentanti delle Regioni e Province autonome in numero non superiore a due, designati dalle Regioni e Province autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'organizzazione del Comitato e' definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata. Per la partecipazione al Comitato tecnico di raccordo non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.»;
tolto: l) all'articolo 12, comma 5, le parole da: «e, per conoscenza,» a: «NIS,» sono soppresse;
tolto: m) all'articolo 14, comma 4, le parole da: «e, per conoscenza,» a: «NIS,» sono soppresse;
tolto: n) all'articolo 19, comma 1, le parole: «dalle autorita' competenti NIS» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorita' nazionale competente NIS»;
tolto: o) all'articolo 19, il comma 2 e' abrogato;
tolto: p) all'articolo 20, comma 1, le parole da: «Le autorita' competenti NIS» a: «sono competenti» sono sostituite da: «L'autorita' nazionale competente NIS e' competente»;
tolto: q) all'allegato I:
tolto: 1) al punto 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) il CSIRT Italia conforma i propri servizi e la propria attivita' alle migliori pratiche internazionalmente riconosciute in materia di prevenzione, gestione e risposta rispetto a eventi di natura cibernetica»;
tolto: 2) al punto 2, lettera c), dopo la parola: «standardizzate» sono inserite le seguenti: «, secondo le migliori pratiche internazionalmente riconosciute,». Nel decreto legislativo NIS:
tolto: a) ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, come sostituito dal comma 1, lettera g), del presente articolo;
tolto: b) ogni riferimento al DIS, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
tolto: c) ogni riferimento alle autorita' competenti NIS, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'autorita' nazionale competente NIS, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, come modificato dalla lettera d) del presente comma;
tolto: d) all'articolo 5, comma 1, alinea, le parole: «le autorita' competenti NIS» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorita' nazionale competente NIS e le autorita' di settore»;
tolto: e) agli articoli 6 e 12, le parole: «Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC)».aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 138
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-14;82~art15 · fonte del testo
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