Art. 2-quater — Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva

I crediti vantati dalle imprese dell'indotto di cui al comma 3, o dai cessionari e garanti di tali crediti, inclusa la societa' Sace S.p.a., nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e possono essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, degli interessi e delle spese ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del medesimo codice, se anteriori all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche non continuative. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in ordine agli atti compiuti, ai pagamenti effettuati e alle garanzie prestate dal debitore, non sono soggetti a revocatoria i pagamenti e le cessioni dei crediti di cui al comma 1 effettuati tra il 3 febbraio 2024 e la data di apertura della procedura. Ai fini del presente articolo, l'indotto e' rappresentato dalle imprese che hanno erogato:

  • a)prestazioni di attivita' manutentive necessarie a consentire la funzionalita' produttiva degli impianti;
  • b)forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalita' produttiva degli impianti;
  • c)servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;
  • d)servizi in materia di risanamento ambientale, di sicurezza e di attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014. In sede di approvazione del rendiconto dell'anno 2023 da parte dell'organo esecutivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate, previa comunicazione all'amministrazione che ha erogato le somme, allo svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione derivanti da trasferimenti statali, riferite a interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate di cui al primo periodo sono utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno delle imprese di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. ((Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per il rendiconto dell'anno 2024.))

Testo vigente dal 27 giugno 2025

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Che cosa è cambiato dal 27 giugno 2025

Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 2024 al 27 giugno 2025. 15 parole aggiunte.

… al presente articolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. aggiunto: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per il rendiconto dell'anno 2024.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-01-18;4~art2quater · fonte del testo

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