Art. 9 — Potenziamento dell'attività di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica

In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, i collegi di revisione o sindacali degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane e loro consorzi e associazioni, degli enti pubblici non economici regionali e locali, ((degli ordini e dei collegi professionali,)) sono integrati da un componente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico ((dello Stato e)) degli enti o degli organismi pubblici. Tale disposizione non opera quando nei collegi di revisione o sindacali dei suddetti enti ed organismi pubblici e' gia' prevista la presenza di uno o piu' componenti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 23 febbraio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 febbraio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2002 al 23 febbraio 2003. 9 parole aggiunte.

… montane e loro consorzi e associazioni, degli enti pubblici non economici regionali e locali, aggiunto: degli ordini e dei collegi professionali, sono integrati da un componente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico aggiunto: dello Stato e degli enti o degli organismi pubblici. Tale disposizione non opera quando nei collegi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2002-12-24;282~art9 · fonte del testo

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