Art. 9 — Potenziamento dell'attività di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica
In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, i collegi di revisione o sindacali degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane e loro consorzi e associazioni, degli enti pubblici non economici regionali e locali, ((degli ordini e dei collegi professionali,)) sono integrati da un componente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico ((dello Stato e)) degli enti o degli organismi pubblici. Tale disposizione non opera quando nei collegi di revisione o sindacali dei suddetti enti ed organismi pubblici e' gia' prevista la presenza di uno o piu' componenti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 23 febbraio 2003
