Art. 2 — Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto
Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003. ((2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2023))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.C.M 30 giugno 2008
9Il D.P.C.M 30 giugno 2008, (in G.U. 7/7/2008, n. 157), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La redazione della perizia giurata di stima nonche' il versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive di cui all'art. 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, possono essere effettuati entro il 20 luglio 2008, senza alcuna maggiorazione". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano comunque fermi i termini previsti per il versamento delle rate successive alla prima".
Testo vigente dal 1 gennaio 2023
