Art. 1-bis — Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sull'attività di spedizioniere

Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee dell'8 giugno 2000, nella causa 264/99, all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia l'attivita' di spedizione in qualita' di prestatori di servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese ne' all'obbligo di iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442".

Testo vigente dal 23 febbraio 2003

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urn:nir:stato:decreto.legge:2002-12-24;282~art1bis · fonte del testo

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