Art. 3
Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466,((compreso il personale appartenente agli organismi di informazione e sicurezza,)) ovvero ai superstiti dello stesso personale, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e alla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano anche per eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale. Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di 22.500 euro per l'anno 2003 e di ((346.000 euro)) a decorrere dall'anno 2004.
Testo vigente dal 19 marzo 2004
