Il Fondo per le emergenze nazionali, ((previsto dall'articolo 44 del codice di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato nella misura di 61.530.597 euro nell'anno 2023. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4 e 5, 3, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 299.388.800 euro per l'anno 2023, si provvede:

  • a)quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione ((degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi)) indicati nell'allegato 1 al presente decreto;
  • b)quanto a 22.800.000 euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario. Al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilita', con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari ((competenti per materia e per i profili finanziari)) per l'espressione del relativo parere, da rendere entro 15 giorni, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Testo vigente dal 29 aprile 2023

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2023

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2023 al 29 aprile 2023. 5 parole tolte, 32 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il Fondo per le emergenze nazionali, tolto: di cui all'articolo 44 del aggiunto: previsto dall'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato nella misura di 61.530.597 …

a) quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli aggiunto: stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

… dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari aggiunto: competenti per materia e per i profili finanziari per l'espressione del relativo parere, da rendere entro 15 giorni, possono essere disposte …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-02;16~art5 · fonte del testo

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