Art. 3 — Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca
L'importo di cui all'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da destinare ad una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, e' aumentato, per l'anno 2004, di 5 milioni di euro. E' istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, e' stanziato l'importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalita' di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2371/20002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002 per l'anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro. Nelle more dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 2371/2002, alle navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata entro le venti miglia dalla costa fino al ((1° gennaio 2006)) continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000, recante regime definitivo di operativita' delle navi da pesca costiera locale. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 28 dicembre 2004
