Art. 4
Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa nel settore della zootecnia e di conseguire lo snellimento del procedimento relativo all'erogazione dei relativi premi ed indennita' di carattere comunitario e nazionale, secondo criteri di economicita' e pubblicita', il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con decreto, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((d'intesa con)) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ((di Trento e di Bolzano)), determinano le modalita' e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale ((prevista dal regolamento)) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, nonche' per la trasmissione informatica dei dati. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati, altresi', i termini per la conclusione di ciascuna fase dei relativi procedimenti.
Testo vigente dal 23 dicembre 2001
