Il Ministero della salute con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce i criteri per il computo dell'indennita' per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.
Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 2021 al 27 settembre 2022. 300 parole tolte, 24 parole aggiunte.
Iltolto: quinto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, e' cosi' modificato: "Tale indennita', pur restando variabile in rapporto alla entita' del danno subito dai proprietari di bovini abbattuti perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi, non dovra' essere in ogni caso superiore a L. 240.000 a capo. Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennita' potra' essere corrisposta fino alla misura massima di L. 440.000 a capo". Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, e' cosi' modificato: "Ai proprietari degli ovini e caprini infetti abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari a L. 40.000 a capo". A decorrere dal 1981 il Ministero della sanita',aggiunto: Ministero della salute con proprio decreto adottato di concerto con i Ministritolto: del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita'aggiunto: dell'economia e finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce i criteri per il computo dell'indennita' per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infettitolto: . In tutto il territorio nazionale il risanamento degli allevamenti ovini e caprini dalla brucellosi e' reso obbligatorio nei casi in cui vengano identificati capi infetti a norma del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, nonche' nei casi previsti dall'articolo 27 del decreto ministeriale 3 giugno 1968. COMMA ABROGATO DALLA L. 19 FEBBRAIO 1992, N. 142. Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, modificato dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1972, n. 42, e' sostituito dal seguente: "Ai proprietari di una quantita' di bestiame bovino non superiore ai dieci capi, al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennita' di abbattimento e' aumentata del 50 per cento".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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