Art. 5 — Tariffe elettriche

Fino a quando l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non avra' assunto le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, restano in vigore le norme in materia come applicate alla data del 31 dicembre 1996, con le modifiche di cui ai commi successivi. L'autorita' per l'energia elettrica e il gas ridetermina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti n. 15 del 14 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1993, e n. 17 del 29 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, ferma restando l'articolazione delle tariffe. Il provvedimento di cui al comma 2 e' adottato secondo le procedure stabilite dall'Autorita' stessa ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e in base ad una nuova istruttoria che accerti l'entita' complessiva delle modificazioni giustificate, alla data dei provvedimenti adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi di cui al comma 2, dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, armonizzati con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come indicati nell'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 481 del 1995. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nell'assumere le determinazioni di cui al comma 2, stabilisce anche le modalita' secondo le quali le imprese esercenti il servizio elettrico effettueranno nei confronti di ciascun utente un eventuale conguaglio, a decorrere dall'esercizio 1998, tale da compensare differenze tra gli introiti tariffari verificatisi durante la vigenza del citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15 del 1993 e quelli determinati in base all'istruttoria di cui al comma 3.

Testo vigente dal 11 maggio 1997

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Che cosa è cambiato dal 11 maggio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1997 al 11 maggio 1997. 32 parole tolte, 262 parole aggiunte.

Fino a quando l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non avra' assunto le tolto: determinazioni aggiunto: deliberazioni di cui all'articolo tolto: 1, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, convertito, con modificazioni, dalla aggiunto: 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre tolto: 1996 aggiunto: 1995, n. tolto: 577 aggiunto: 481, restano in vigore le norme in materia aggiunto: come applicate alla data del 31 dicembre 1996tolto: . Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi del presente articoloaggiunto: , con le modifiche di cui ai commi successivi. L'autorita' per l'energia elettrica e il gas ridetermina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti n. 15 del 14 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1993, e n. 17 del 29 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, ferma restando l'articolazione delle tariffe. Il provvedimento di cui al comma 2 e' adottato secondo le procedure stabilite dall'Autorita' stessa ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e in base ad una nuova istruttoria che accerti l'entita' complessiva delle modificazioni giustificate, alla data dei provvedimenti adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi di cui al comma 2, dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, armonizzati con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come indicati nell'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 481 del 1995. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nell'assumere le determinazioni di cui al comma 2, stabilisce anche le modalita' secondo le quali le imprese esercenti il servizio elettrico effettueranno nei confronti di ciascun utente un eventuale conguaglio, a decorrere dall'esercizio 1998, tale da compensare differenze tra gli introiti tariffari verificatisi durante la vigenza del citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15 del 1993 e quelli determinati in base all'istruttoria di cui al comma 3.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-11;50~art5 · fonte del testo

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