Art. 5 — Tariffe elettriche
Fino a quando l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non avra' assunto le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, restano in vigore le norme in materia come applicate alla data del 31 dicembre 1996, con le modifiche di cui ai commi successivi. L'autorita' per l'energia elettrica e il gas ridetermina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti n. 15 del 14 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1993, e n. 17 del 29 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, ferma restando l'articolazione delle tariffe. Il provvedimento di cui al comma 2 e' adottato secondo le procedure stabilite dall'Autorita' stessa ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e in base ad una nuova istruttoria che accerti l'entita' complessiva delle modificazioni giustificate, alla data dei provvedimenti adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi di cui al comma 2, dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, armonizzati con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come indicati nell'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 481 del 1995. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nell'assumere le determinazioni di cui al comma 2, stabilisce anche le modalita' secondo le quali le imprese esercenti il servizio elettrico effettueranno nei confronti di ciascun utente un eventuale conguaglio, a decorrere dall'esercizio 1998, tale da compensare differenze tra gli introiti tariffari verificatisi durante la vigenza del citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15 del 1993 e quelli determinati in base all'istruttoria di cui al comma 3.
Testo vigente dal 11 maggio 1997
