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[1]Il Governo del Re, nel concedere alle provincie dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, l'autorizzazione all'eccedenza di sovrimposta, nei casi e modi previsti dall'art. 303 della legge comunale e provinciale, testo unico 21 maggio 1908, n. 269, potra' consentire alle provincie stesse di sorpassare i limiti stabiliti dagli articoli 82 della legge 25 giugno 1906, n. 235, e 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383, sino a centesimi 10 per ogni lira d'imposta principale erariale sui terreni e fabbricati, quante volte la maggiore sovrimposta occorra per far fronte a spese strettamente obbligatorie per legge o per contratti approvati anteriormente alla promulgazione delle leggi suddette.
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 21 maggio 1908, n. 269, come modificato dalla L. 6 luglio 1912, n. 767
1Il Regio Decreto 21 maggio 1908, n. 269, come modificato dalla L. 6 luglio 1912, n. 767, ha disposto (con l'art. 332, comma 4) che "Sono abrogati i tre ultimi alinea dell'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383; il 2° comma dell'art. 82 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e l'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 442, in quanto stabiliscono limiti insormontabili alla sovrimposta".
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
