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Il Governo del Re, nel concedere alle provincie dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, l'autorizzazione all'eccedenza di sovrimposta, nei casi e modi previsti dall'art. 303 della legge comunale e provinciale, testo unico 21 maggio 1908, n. 269, potra' consentire alle provincie stesse di sorpassare i limiti stabiliti dagli articoli 82 della legge 25 giugno 1906, n. 235, e 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383, sino a centesimi 10 per ogni lira d'imposta principale erariale sui terreni e fabbricati, quante volte la maggiore sovrimposta occorra per far fronte a spese strettamente obbligatorie per legge o per contratti approvati anteriormente alla promulgazione delle leggi suddette.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 4 agosto 1912
