E' istituito un registro nazionale della stampa quotidiana e periodica e delle agenzie di stampa presso i servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel registro devono essere riportati:

  • a)la denominazione e la sede della testata giornalistica;
  • b)la data dell'iscrizione nel registro;
  • c)la proprieta' della testata e nel caso di appartenenza a societa': struttura, atto di costituzione, norme regolamentari e composizione degli organi dell'impresa editoriale proprietaria;
  • d)i bilanci delle testate redatti secondo il modello stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per i beni culturali e ambientali, sentita la commissione di cui al precedente articolo 7 e tenuto conto dei criteri direttivi proposti dalla competente Commissione permanente della Camera dei deputati a conclusione dell'indagine conoscitiva sui problemi dell'informazione in Italia a mezzo della stampa. Sul registro devono essere annotati i trasferimenti di proprieta' delle testate e delle imprese editoriali. Le variazioni relative alla lettera c) devono essere comunicate ai fini della registrazione entro il termine di quindici giorni. A partire dal 1° gennaio 1976, la concessione dei benefici disposti dalla presente legge e' subordinata alla iscrizione nel registro nazionale di cui al primo comma del presente articolo e alla pubblicazione sul giornale del bilancio di cui alla lettera d) del presente articolo, riguardante l'anno precedente. Dalla stessa data l'inosservanza delle indicazioni stabilite alla lettera d) del precedente comma del presente articolo determina l'immediata decadenza dai benefici.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-06-06;172~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari