Il presidente, previa delibera del consiglio, quando convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio:

  • a)determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  • b)fissa, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni stesse, da tenersi per non meno di due giorni e non piu' di sei giorni consecutivi, tra il lunedi' ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne da' comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicita' notizia.

Testo vigente dal 20 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-07-12;113~art5 · fonte del testo

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