Art. 4 — Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato

Ciascun elettore puo' esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al capo III le modalita' di espressione del voto.

Testo vigente dal 20 luglio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2017-07-12;113~art4 · fonte del testo

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