Art. 7.2 — Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 2021 al 7 aprile 2026. Leggi il testo vigente →

Le societa' che effettuano le operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis), non possono svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle indicate dall'articolo 7, comma 1, lettera b-bis). Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, nonche' di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali operazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 8, primo periodo. Per ogni operazione sono individuati i beni ed i diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti. I beni e i diritti individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi beni, nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dalle societa' di cui al comma 1 costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle societa' ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti ovvero dalle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti. 18

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190

18

Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1 sono anteposte le seguenti parole: «Titolo I - CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI»".

Testo in vigore dal 1 dicembre 2021 al 7 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2019 al 1 dicembre 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190

    Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1 sono anteposte le seguenti parole: «Titolo I - CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130~art72 · fonte del testo

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