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Il Ministero, riconosciuta regolare la domanda di rinuncia, e sentito il parere del Ministero delle finanze e dell'interno, decide, inappellabilmente, sulla stessa. Ove l'accolga, ordina all'Ufficio scolastico di compiere tutti gli atti necessari per il passaggio delle scuole del Comune al Provveditorato, e, cioe', di aumentare i ruoli regionali di un numero di posti corrispondente a quello delle scuole del Comune rette da maestre proprie, di iscrivervi i maestri e di procedere alla sistemazione dei rapporti finanziari fra Comune e Provveditorato.
Testo in vigore dal 10 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
