Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1928 al 16 dicembre 2009. 231 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: I Comuni le cui scuole, per effetto della rinuncia, passano all'Amministrazione dei Regi provveditorati agli studi, verseranno annualmente alla Tesoreria dello Stato:
tolto: 1° l'ammontare delle spese obbligatorie e facoltative per stipendi, miglioramenti di carriera, retribuzioni, supplenze, assegni di qualsiasi natura spettanti al personale direttivo e insegnante, ammontare liquidato e consolidato in base alle risultanze del conto consuntivo comunale dell'anno 1927 e alla pianta organica, al netto dei concorsi e rimborsi scolastici liquidati nello stesso anno 1927 a favore dei detti Comuni in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;
tolto: 2° l'ammontare delle quote del contributo al Monte pensioni.
tolto: Per i Comuni, i quali all'entrata in vigore della presente legge non abbiano in tutto o in parte iscritti gli insegnanti delle loro scuole al Monte pensioni, il contributo, liquidato a norma del presente articolo, sara' aumentato dell'ammontare del contributo corrispondente alle scuole esistenti e non iscritte al 31 dicembre 1927, a mano a mano che l'iscrizione degli insegnanti delle scuole stesse al Monte pensioni vada effettuandosi.
tolto: La liquidazione del contributo globale da consolidarsi e' fatta dal Regio provveditore agli studi e deve essere accettata dall'Amministrazione comunale.
tolto: In caso di dissenso il Comune puo' ricorrere al Ministero, dal quale, in ultima istanza, sono approvate le liquidazioni del contributo.
tolto: Ove il Comune non accetti il contributo fissato dal Ministero, la domanda di rinuncia all'amministrazione delle scuole rimane senza effetto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-06-14;1482~art5 · fonte del testo
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