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[1]Nel caso che due o piu' Comuni siano fusi in unico Comune, ed uno od alcuni soltanto dei Comuni uniti abbiano l'amministrazione diretta delle scuole, il nuovo Comune assume, con decorrenza dalla data in cui si effettua la fusione, anche la gestione delle scuole comprese nella nuova circoscrizione, che erano precedentemente amministrate dal Provveditorato agli studi, salvo che esso non chieda di rinunciare all'autonomia scolastica nel termine di tre mesi dalla data predetta.
[2]I rapporti economici fra Stato e Comune saranno regolati, a seconda dei casi, in base alle norme degli articoli 1 e 2 ovvero dell'art. 5.
Testo in vigore dal 10 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
