Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1928 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Quando un Comune, che ha l'amministrazione delle proprie scuole, viene aggregato a Comune le cui scuole sono amministrate dal Provveditorato agli studi, quest'ultimo assume la gestione anche delle scuole del Comune aggregato dalla data di effettiva aggregazione.
[2]Alla determinazione del relativo contributo si provvede a norma dell'art. 5 della presente legge, tenendo pero' per base il conto consuntivo dell'esercizio precedente a quello in cui si verifica l'aggregazione.
Testo in vigore dal 10 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
