Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48.
Abrogato dal 1 aprile 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48.
Abrogato dal 1 aprile 2010
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Napoli, Sezione IV penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Art. 1 Disposizioni sull'importazione e commercializzazione allo ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri · Art. 3 Disposizioni sull'importazione e commercializzazione allo ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri · Art. 7 Disposizioni sull'importazione e commercializzazione allo ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri · Art. 3 cost.
È ammissibile il sindacato di costituzionalita` relativamente a leggi nazionali, che siano denunciate per diretta lesione dei principi fondamentali del trattato istitutivo della CEE (Comunita` economica europea). - S. n. 170/1984 - O. nn. 47/1985, 48/1985, 81/1985; 275/1986.
Art. 1 Disposizioni sull'importazione e commercializzazione allo ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri · Art. 3 Disposizioni sull'importazione e commercializzazione allo ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri · Art. 7 Disposizioni sull'importazione e commercializzazione allo ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri · Art. 3 cost.
La norma della legge 10 dicembre 1975, n. 724 (artt. 1, 3 e 7) che assoggetta l'importazione di tabacchi lavorati provenienti da Paesi CEE ad una "sovraimposta di confine" e che istituisce, per essi, depositi di distribuzione all'ingrosso soggetti ad autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, non contrasta direttamente con il fondamentale principio del Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della CEE (ricavabile, in particolare, dagli artt. 12, 37 e 95), secondo cui il fine principale della Comunità è quello di promuovere, mediante l'instaurazione di un Mercato Comune ed il graduale avvicinamento delle politiche degli Stati aderenti, lo sviluppo armonioso dell'attività economica nell'ambito coperto dal Trattato stesso. Ciò perché, contrariamente al presupposto interpretativo comune alle anzidette questioni, la "sovraimposta di confine" non è un dazio doganale, ma corrisponde esattamente all'imposta di consumo gravante sui tabacchi di produzione nazionale (cfr. l'art. 2, l. n. 825 del 1965, nonché la l. n. 76 del 1985) ed ha lo scopo di uniformare al trattamento fiscale di questi ultimi quello dei tabacchi di produzione CEE, evitando così diversità di trattamento. Non sussistendo violazione dell'invocato principio del Trattato, risulta, pertanto, inconferente il richiamo all'art. 11 Cost.. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975, n. 724, in riferimento agli artt. 11 e 3 Cost.).
Art. 1 Disposizioni sull'importazione e commercializzazione allo ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri · Art. 3 Disposizioni sull'importazione e commercializzazione allo ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri · Art. 7 Disposizioni sull'importazione e commercializzazione allo ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1976 al 1 aprile 2010. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per i tabacchi lavorati importati ai sensi del precedente articolo 1 e' dovuta una sovrimposta di confine pari all'imposta di consumo di cui alle tabelle annesse alla presente legge, salvo quant'altro eventualmente dovuto a titolo di diritti di confine. In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'imposta sul valore aggiunto per le importazioni e le cessioni fino al commercio al minuto dei tabacchi di cui al precedente comma e' dovuta dagli importatori, sulla base del prezzo di vendita, con le modalita' e nei termini da determinare con decreto del Ministro per le finanze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-12-10;724~art3 · fonte del testo
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