Le operazioni di cui all'art. 20 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata dagli esportatori nazionali agli importatori esteri e non possono aver durata superiore ai quattro anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano. La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli esportatori nazionali agli importatori esteri si calcola dal momento della spedizione dei materiali oggetto del finanziamento, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, le dilazioni di pagamento per la durata massima di quattro anni decorreranno da ciascuna delle scadenze rateali suddette.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-12-22;955~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari