Fermi restando i poteri di costituzione, soppressione e fusione degli enti pubblici operanti nelle materie attribuite alla loro competenza secondo l'articolo 117 della Costituzione le regioni, che non hanno nella materia competenza legislativa primaria, disciplinano con proprie leggi, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'indennita' di fine servizio del personale degli enti pubblici sottoposti al loro controllo o alla loro vigilanza.

Testo vigente dal 2 aprile 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art35 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari