Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sino a quando non sara' provveduto definitivamente all'assetto del servizio del Casellario centrale istituito nel Ministero di grazia e giustizia e non oltre il 30 giugno 1909, continua ad essere autorizzata, in deroga dell'art. 2 della legge 25 marzo 1905, n. 77, l'applicazione al suddetto Ministero di alunni giudiziari in numero non superiore a cinquanta, per il servizio del Casellario stesso. L'applicazione sara' fatta con decreto Ministeriale e potra' continuare anche quando l'alunno attualmente adibito sia promosso al grado immediatamente superiore, assegnando pero' alle cancellerie un numero di alunni corrispondente a quello degli applicati in servizio presso il Casellario centrale.1
[7]In relazione a tali disposizioni, a partire dal 1° gennaio 1908 e' aumentato di cinquanta il numero degli alunni giudiziari retribuiti di seconda classe apportato dalla tabella organica annessa alla legge 18 luglio 1907, n. 512.
[8]A tale effetto gli stanziamenti dei capitoli «Indennita' di missione» e «Magistrature giudiziarie - Personale» del bilancio del Ministero di grazia e giustizia saranno aumentati rispettivamente di L. 7500 e di L. 22,500 da assegnare per meta' all'esercizio 1907-908, e per l'altra meta' al successivo esercizio 1908-909.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 24 maggio 1908.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Giolitti. Orlando. Carcano.
[13]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 luglio 1909, n. 403
1La L. 1 luglio 1909, n. 403 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' concessa al Ministero di grazia e giustizia dalla legge 24 maggio 1908, n. 204, di provvedere al servizio del casellario centrale, con applicazione di alunni giudiziari, e' prorogata sino al 30 giugno 1910".
Testo in vigore dal 17 luglio 1909 al 1 gennaio 1911
