Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1909 al 1 gennaio 1911. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Sino a quando non sara' provveduto definitivamente all'assetto del servizio del Casellario centrale istituito nel Ministero di grazia e giustizia e non oltre il 30 giugno 1909, continua ad essere autorizzata, in deroga dell'art. 2 della legge 25 marzo 1905, n. 77, l'applicazione al suddetto Ministero di alunni giudiziari in numero non superiore a cinquanta, per il servizio del Casellario stesso. L'applicazione sara' fatta con decreto Ministeriale e potra' continuare anche quando l'alunno attualmente adibito sia promosso al grado immediatamente superiore, assegnando pero' alle cancellerie un numero di alunni corrispondente a quello degli applicati in servizio presso il Casellario centrale.1

[7]In relazione a tali disposizioni, a partire dal 1° gennaio 1908 e' aumentato di cinquanta il numero degli alunni giudiziari retribuiti di seconda classe apportato dalla tabella organica annessa alla legge 18 luglio 1907, n. 512.

[8]A tale effetto gli stanziamenti dei capitoli «Indennita' di missione» e «Magistrature giudiziarie - Personale» del bilancio del Ministero di grazia e giustizia saranno aumentati rispettivamente di L. 7500 e di L. 22,500 da assegnare per meta' all'esercizio 1907-908, e per l'altra meta' al successivo esercizio 1908-909.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 24 maggio 1908.

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Giolitti. Orlando. Carcano.

[13]Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 luglio 1909, n. 403

1

La L. 1 luglio 1909, n. 403 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' concessa al Ministero di grazia e giustizia dalla legge 24 maggio 1908, n. 204, di provvedere al servizio del casellario centrale, con applicazione di alunni giudiziari, e' prorogata sino al 30 giugno 1910".

Testo in vigore dal 17 luglio 1909 al 1 gennaio 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 1909

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1908 al 17 luglio 1909.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 luglio 1909, n. 403

    La L. 1 luglio 1909, n. 403 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' concessa al Ministero di grazia e giustizia dalla legge 24 maggio 1908, n. 204, di provvedere al servizio del casellario centrale, con applicazione di alunni giudiziari, e' prorogata sino al 30 giugno 1910".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-05-24;204~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari