Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sino a quando non sara' provveduto definitivamente all'assetto del servizio del Casellario centrale istituito nel Ministero di grazia e giustizia e non oltre il 30 giugno 1909, continua ad essere autorizzata, in deroga dell'art. 2 della legge 25 marzo 1905, n. 77, l'applicazione al suddetto Ministero di alunni giudiziari in numero non superiore a cinquanta, per il servizio del Casellario stesso. L'applicazione sara' fatta con decreto Ministeriale e potra' continuare anche quando l'alunno attualmente adibito sia promosso al grado immediatamente superiore, assegnando pero' alle cancellerie un numero di alunni corrispondente a quello degli applicati in servizio presso il Casellario centrale.
[7]In relazione a tali disposizioni, a partire dal 1° gennaio 1908 e' aumentato di cinquanta il numero degli alunni giudiziari retribuiti di seconda classe apportato dalla tabella organica annessa alla legge 18 luglio 1907, n. 512.
[8]A tale effetto gli stanziamenti dei capitoli «Indennita' di missione» e «Magistrature giudiziarie - Personale» del bilancio del Ministero di grazia e giustizia saranno aumentati rispettivamente di L. 7500 e di L. 22,500 da assegnare per meta' all'esercizio 1907-908, e per l'altra meta' al successivo esercizio 1908-909.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 24 maggio 1908.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Giolitti. Orlando. Carcano.
[13]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 30 maggio 1908 al 17 luglio 1909
