Articolo abrogato dal d.p.r. 21 aprile 1994, n. 394.
Abrogato dal 15 dicembre 1994
Articolo abrogato dal d.p.r. 21 aprile 1994, n. 394.
Abrogato dal 15 dicembre 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1968 al 15 dicembre 1994. 122 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'esercizio dei parchi di divertimento e' subordinato ad apposita autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo. L'autorizzazione e' rilasciata, su conforme parere della commissione consultiva di cui all'articolo 3, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori, tenendo conto dei requisiti tecnico-professionali, nonche' della capacita' finanziaria e dell'anzianita' di esercizio del richiedente, in relazione alla categoria del parco da gestire. L'autorizzazione e' sottoposta a revisione annuale dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo saranno fissate le categorie dei parchi di divertimento in rapporto al numero ed all'importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installate, ferma restando la esclusione degli apparecchi automatici e semi-automatici di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 APRILE 1994, N. 394
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;337~art7 · fonte del testo
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