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I Comuni e le Provincie, a cui siano stati conceduti i fabbricati dei conventi soppressi in virtu' dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, o di disposizioni analoghe, e che ne siano ancora proprietari, ne rilasceranno senza indennita' una congrua parte, se non sia stata gia' riservata all'atto della cessione o rilasciata posteriormente, da destinarsi a rettoria della chiesa annessa, quando questa sia stata conservata al pubblico culto.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985
