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[1]I quadri, le statue, gli arredi e i mobili inservienti al culto, che si trovano nelle chiese indicate nell'articolo precedente, anche se non siano menzionati nei relativi inventari e nei verbali di consegna ai concessionari, si presumono destinati dai fedeli irrevocabilmente al servizio della chiesa, salva prova in contrario.

[2]L'azione di rivendicazione da parte di privati e di enti diversi dallo Stato deve essere esercitata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985

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