Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985. Leggi il testo vigente →
Gli istituti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, in quanto esercitino attivita' di carattere educativo, assistenziale o, comunque, di interesse sociale a favore di laici, sono sottoposti alle leggi civili concernenti tali attivita'.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985
