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[1]Gli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura e gli enti di culto possono essere riconosciuti agli effetti civili con Regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato.
[2]Tale riconoscimento importa la capacita' di acquistare e di possedere.
[3]Parimenti con Regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato, deve essere riconosciuto agli effetti civili ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli istituti e degli enti suddetti.
[4]Trattandosi di enti ecclesiastici, per i quali lo Stato e' tenuto ad integrare la deficienza dei redditi, tale riconoscimento e' necessario altresi' per la imposizione di pensioni, anche temporanee.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985
