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[1]Gli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura e gli enti di culto possono essere riconosciuti agli effetti civili con Regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato.

[2]Tale riconoscimento importa la capacita' di acquistare e di possedere.

[3]Parimenti con Regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato, deve essere riconosciuto agli effetti civili ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli istituti e degli enti suddetti.

[4]Trattandosi di enti ecclesiastici, per i quali lo Stato e' tenuto ad integrare la deficienza dei redditi, tale riconoscimento e' necessario altresi' per la imposizione di pensioni, anche temporanee.

Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;848~art4 · fonte del testo

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