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E' data facolta' al Governo del Re di provvedere, con Regio decreto, all'iscrizione nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio in corso, dei nuovi stanziamenti necessari per le spese dipendenti dall'esecuzione della presente legge, e a introdurre nei bilanci degli Economati generali dei benefici vacanti le variazioni occorrenti per il loro assestamento.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985
