Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985. Leggi il testo vigente →

Con Regi decreti, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme:

  • a)per l'approvazione dei rendiconti consuntivi delle fabbricerie, che non fossero stati approvati al momento dell'entrata in vigore della presente legge;
  • b)per l'approvazione dei conti giudiziari dei cessati subeconomi dei benefici vacanti non presentati alla Corte dei conti alla data di attuazione della presente legge, nonche' i conti di chiusura delle gestioni subeconomali.

Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;848~art32 · fonte del testo

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