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Con Regi decreti, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme:
- a)per l'approvazione dei rendiconti consuntivi delle fabbricerie, che non fossero stati approvati al momento dell'entrata in vigore della presente legge;
- b)per l'approvazione dei conti giudiziari dei cessati subeconomi dei benefici vacanti non presentati alla Corte dei conti alla data di attuazione della presente legge, nonche' i conti di chiusura delle gestioni subeconomali.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985
